L’assegno di divorzio esiste ancora?

31/03/2026

Presupposti dell’assegno divorzile alla luce dell’ordinanza della Cassazione Civile, Sez. I, del 29 gennaio 2026, n. 1999.

L’ordinanza n. 1999 del 2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato in materia di assegno divorzile, offrendo un’ulteriore puntualizzazione su uno dei suoi presupposti fondamentali. In particolare, il provvedimento ribadisce con chiarezza che il riconoscimento dell’assegno non può fondarsi su una generica disparità economica tra gli ex coniugi, ma richiede la dimostrazione concreta di un collegamento causale tra le scelte maturate nel corso del matrimonio e la situazione di squilibrio economico che si manifesta al momento dello scioglimento del vincolo.

La Corte sottolinea come non sia sufficiente accertare che uno dei due coniugi disponga di risorse economiche inferiori rispetto all’altro. È invece necessario verificare che tale condizione sia la diretta conseguenza di decisioni condivise durante la vita matrimoniale, le quali abbiano inciso in modo significativo sulle opportunità professionali o reddituali di uno dei coniugi. In assenza di tale dimostrazione, il diritto all’assegno divorzile non può ritenersi sussistente.

Il caso oggetto dell’ordinanza trae origine da una pronuncia della Corte d’appello di Bologna, la quale aveva riformato la decisione di primo grado che riconosceva l’assegno divorzile in favore di uno degli ex coniugi. I giudici di secondo grado avevano escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo economico periodico previsto dalla normativa sul divorzio, rilevando come la mera differenza reddituale tra le parti non fosse sufficiente a giustificare l’attribuzione dell’assegno.

In particolare, la Corte d’Appello di Bologna aveva evidenziato che la parte richiedente non aveva fornito elementi concreti idonei a dimostrare che la propria condizione economica fosse il risultato di scelte effettuate durante il matrimonio nell’interesse della famiglia. Non erano stati indicati sacrifici specifici in ambito lavorativo, né era stato chiarito quali opportunità professionali fossero state eventualmente abbandonate o ridimensionate. Allo stesso modo, non risultava provato che l’altro coniuge avesse tratto un vantaggio economico dalle scelte organizzative della vita familiare.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure mosse contro la sentenza d’appello, confermando integralmente l’impostazione seguita dai giudici di merito. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che l’assegno divorzile, così come delineato dalla più recente evoluzione giurisprudenziale, non ha più la funzione di garantire la conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio (n.d.r.: criterio ancora applicabile all’assegno di mantenimento per la separazione personale) ma una funzione essenzialmente compensativa e perequativa.

Invece l’assegno, “di mantenimento”, previsto in sede di separazione si fonda su presupposti diversi e risponde a una logica differente, legata alla permanenza del vincolo coniugale e ai doveri di assistenza materiale tra coniugi.

Secondo l’orientamento, ormai stabilmente affermato, l’assegno divorzile è volto a riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi solo quando la disparità sia riconducibile a scelte comuni che abbiano inciso negativamente sulla capacità reddituale di uno di essi. Si tratta, dunque, di uno strumento che mira a compensare eventuali sacrifici sostenuti da un coniuge per favorire l’organizzazione familiare o la carriera dell’altro.

Alla luce di tale impostazione, l’accertamento del diritto all’assegno richiede un’indagine articolata su due distinti profili. Da un lato, occorre verificare se il richiedente disponga di mezzi economici adeguati o se versi in una condizione di insufficienza reddituale. Dall’altro, è indispensabile accertare che tale situazione sia il risultato diretto delle modalità con cui è stata condotta la vita matrimoniale, ossia delle scelte condivise che hanno determinato una distribuzione dei ruoli e delle opportunità tra i coniugi.

Un aspetto particolarmente rilevante affrontato dall’ordinanza riguarda la questione della restituzione delle somme eventualmente già percepite a titolo di assegno divorzile. Su questo punto la Cassazione ha introdotto una modifica di enorme portata: la Corte ha statuito che il principio generale della ripetizione dell’indebito sia applicabile anche nell’ambito dei rapporti familiari.

Quindi, anche nel diritto di famiglia, in relazione all’assegno divorzile, (non all’assegno di mantenimento previsto in separazione) quando venga accertato che il diritto all’assegno non sussisteva fin dall’origine, le somme corrisposte in esecuzione di una decisione successivamente riformata devono essere restituite: trova dunque applicazione la regola generale della cosiddetta “condictio indebiti”, che consente di recuperare quanto versato senza giusta causa.

L’ordinanza in esame chiarisce in modo netto che l’onere probatorio grava sulla parte che richiede l’assegno divorzile. Il nesso causale tra le scelte familiari e la situazione economica attuale non può essere dato per presunto, ma deve essere allegato in modo puntuale e dimostrato attraverso elementi concreti.

Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti e consentano di ricostruire in modo plausibile il ruolo svolto da ciascun coniuge all’interno della famiglia e le conseguenze economiche delle scelte adottate. Tuttavia, in mancanza di un adeguato supporto probatorio, il giudice non può riconoscere il diritto all’assegno sulla base di mere affermazioni o di una generica situazione di disparità reddituale.

In definitiva, la decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai maturo, che privilegia un’analisi sostanziale delle dinamiche familiari e richiede un accertamento rigoroso dei presupposti che giustificano l’attribuzione dell’assegno divorzile. Il principio affermato è chiaro: non ogni squilibrio economico tra ex coniugi dà luogo a un diritto alla prestazione, ma solo quello che sia il risultato di scelte condivise e/o di sacrifici effettivamente sostenuti nell’interesse della famiglia o della carriera del coniuge.

Avv. Meucci

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