Svolta epocale nel nostro Ordinamento con l’Ordinanza n. 20415 del 21 Luglio 2025 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di famiglia, con la quale viene superata l’impostazione conservatrice, secondo cui gli accordi patrimoniali tra coniugi sono sempre e comunque da ritenersi illeciti, in quanto condizionerebbero la volontà dei coniugi nelle cause di separazione o divorzio. Tale importante decisione si inserisce in un ampio e progressivo cambiamento della giurisprudenza, sempre più aperta all’autonomia privata anche in ambito di rapporti familiari. Si può certamente parlare di un importante passo in avanti fatto dalla Corte di Cassazione in materia, ma manca ancora una reale apertura ai patti prematrimoniali stricto iure considerati, restando vietati accordi sui figli o sull’assegno di mantenimento.
Si auspica l’emanazione di una normativa ad hoc da parte del legislatore. Intanto, per accordi riguardanti gli immobili o somme di danaro, possiamo creare dei patti prematrimoniali, che siano subordinati alla condizione che avvenga una separazione tra i coniugi.
Nel 1981 era stata sempre la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3777/81 a delineare le linee guida in materia. La stessa aveva, infatti, sancito la nullità dei patti prematrimoniali per illiceità della causa e per l’effetto riteneva nulli tutti quegli accordi con i quali i coniugi stabilivano, prima della crisi coniugale, le condizioni di un’eventuale separazione, stante la loro incompatibilità con l’indisponibilità dello Status di coniuge e con il diritto all’assegno di mantenimento e/o divorzio. I coniugi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio e tali accordi quindi, fino al Luglio 2025, erano ritenuti nulli ex art.160 c.c.. Sulla scorta di tale ostilità legislativa e giurisprudenziale si riteneva che gli effetti patrimoniali del matrimonio e di una possibile cessazione fossero inderogabili e non potessero essere oggetto di contratti prima che il matrimonio entrasse in crisi.
Nullo ab origine per causa illecita o contrarietà all’ordine pubblico familiare ogni accordo che prevedesse obblighi legati alla separazione o al divorzio.
Con l’ordinanza n. 20415 del 21 Luglio 2025 la Corte di Cassazione ha esteso il riconoscimento dell’autonomia contrattuale dei coniugi a monte di un’eventuale crisi.
La Cassazione, facendo un notevole passo in avanti, ha ritenuto valido un patto prematrimoniale con il quale i coniugi avevano stabilito, alcuni anni prima dell’insorgere della crisi matrimoniale, che in caso di separazione, il marito avrebbe corrisposto alla moglie una determinata somma di denaro a fronte del contributo economico da lei offerto nel tempo al benessere familiare; in cambio la Signora avrebbe rinunciato ai beni mobili allo stesso intestati. Attraverso l’accordo, i coniugi intendevano assicurare che, in caso di rottura dell’unione coniugale, la moglie ottenesse un riequilibrio patrimoniale per quanto investito durante gli anni si matrimonio.
Sulla base della più rilevante giurisprudenza, tale accordo sarebbe stato giudicato nullo, perché volto a regolare gli effetti economici della separazione.
Questa volta invece, la Corte, nell’analizzare il caso de quo, ha ritenuto valido l’accordo, affermando che i coniugi sono liberi di regolare anticipatamente i propri rapporti economici, subordinandoli all’eventuale crisi matrimoniale, purchè non si incida sui diritti indisponibili, alias assegno di mantenimento o interesse dei figli. Resta assolutamente vietato accordarsi preventivamente su questioni riguardanti gli eventuali figli della coppia. La responsabilità genitoriale, l’affidamento e il mantenimento, così come altri diritti dei figli non possono formare oggetto di contratti prematrimoniali. Qualsiasi clausola a riguardo sarebbe nulla, essendo l’interesse superiore del miniore sempre rimesso al controllo del Giudice e non disponibile alle parti.
Altro punto fondamentale e al quale la Corte tiene particolarmente è che il patto oggetto di valutazione non equivaleva affatto ad una rinuncia preventiva all’assegno di mantenimento. Infatti, uno dei più grandi timori in materia è che i patti prematrimoniali vengano utilizzati per aggirare il futuro diritto dell’ex coniuge economicamente più debole ad ottenere un assegno di mantenimento. Nel caso di specie, la somma pattuita rappresentava un rimborso di tutte quelle spese sostenute dalla moglie in costanza di matrimonio e non un surrogato di un eventuale assegno di mantenimento.
L’accordo tra coniugi diviene quindi, “espressione dell’autonomia privata dei coniugi”.
Tale accordo viene qualificato, nella sentenza in esame, come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, perfettamente conforme ai dettami dell’art. 1322 c.c., per cui il fallimento del matrimonio rappresenterebbe l’ “evento condizionale” e non la causa genetica del contratto.
Non si deve considerare la separazione come la causa scatenante di un negozio illecito ma come un evento che, al pari di altri futuri, può essere legittimamente preso in considerazione per far scattare determinate obbligazioni. E’ importante però che la causa concreta dell’accordo sia lecita e meritevole di tutela: nel caso di specie, la finalità era riconoscere e restituire alla moglie il contributo economico dato alla famiglia negli anni.
Finalità giudicata del tutto legittima. Al momento della separazione la moglie ha potuto richiedere sia la somma riconosciuta e pattuita la momento della sottoscrizione dell’accordo, sia il normale assegno di mantenimento, senza che le due cose si escludessero a vicenda, o che in qualche modo configgessero.
Proporzionalità ed equità degli obblighi sono le parole chiave dei patti prematrimoniali ritenuti leciti dalla Suprema Corte. Il contenuto economico dell’accordo deve essere equo e bilanciato, le obbligazioni in esso contenute devono essere proporzionate e non lesive dei diritti indisponibili. Un accordo troppo sbilanciato a vantaggio dell’uno e/o a svantaggio dell’altro potrebbe non superare il vaglio della meritevolezza. L’accordo prematrimoniale non deve sostituire né eliminare gli obblighi di mantenimento eventualmente dovuti per legge ma deve aggiungere un ulteriore obbligo contrattuale liberamente assunto dal marito o dalla moglie a tutela del contributo dato dal coniuge alla vita familiare.
E proprio tale natura aggiuntiva ed integrativa e non esclusiva ha convinto la Corte di Cassazione ad accettare i patti prematrimoniali della causa come leciti e dunque legittimamente stilati.